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Cassazione Sent. 24940/2016 – implicita abrogazione del coacervo per incompatibilità con L.342/2000

Con una sentenza rivoluzionaria, n. 24940 del 2016 depositata lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione, ha dichiarato la abrogazione dell’istituto del coacervo, ovvero l’istituto che si applica alle donazioni in fase di successione con l’obbligo di indicare in dichiarazione di successione le donazioni fate in vita dal de cuius a eredi e legatari così da verificare, proprio attraverso il coacervo, l’eventuale erosione totale o parziale della franchigia, con decorrenza addirittura dall’entrata in vigore dell’art.69 L.342/2000 avvenuta a fine 2000.

In sostanza la Cassazione sostiene che nel nostro ordinamento non esiste più l’istituto del cosiddetto “coacervo delle donazioni” a far tempo dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell’articolo 69, legge 342/2000, che introducendo le aliquote fisse dell’imposta di successione, in luogo delle previgenti aliquote progressive abrogò implicitamente le norme del testo unico sul coacervo, nato proprio al fine di individuare l’aliquota applicabile nella tassazione a scaglioni.

Resta da attendere dunque un riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate con una circolare che recepisca la sentenza (così da evitare al contribuente il timore che la mancata compilazione del quadro comporti sanzioni per infedeltà della dichiarazione) oppure la scelta del legislatore fiscale di modificare il TUS cosi da ritenere applicabile il coacervo anche ai soli fini della erosione della franchigia come in effetti è avvenuto fino ad oggi.

Di seguito il link del blog successioni con approfondimento della sentenza e testo integrale.