La circolare in questione è stata pubblicata per chiarire alcuni dubbi in merito all’obbligo o meno di predisporre il Pi.m.u.s. e di formare i lavoratori per il montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi mobili (cd.trabattelli).
In particolare per la redazione del Pimus la circolare specifica che basta il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante e la formazione dei lavoratori in questo caso no deve essere effettuata ai sensi dell’art.36 quater ma dell’art.38, tenendo comunque conto dei requisiti dei docenti e del contenuto del programma del corso.
Infine il Ministero precisa che i ponti e cavalletti di altezza inferiore a due metri, i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo non sono soggetti né alla normativa che obbliga a predisporre il Pimus né alla normativa sulla formazione degli addetti.
per scaricare il testo integrale della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
http://www.geonetwork.eu/normativa/circolare min lav.pdf